Leva e Servizio Civile

Rinvio servizio militare

Posizione 1

DESTINATARI DEL BENEFICIO: arruolati che hanno un fratello già alle armi in servizio di leva o volontario, o debbano presentarsi alle armi contemporaneamente ad altro fratello, semprechè la contemporaneità della presenza alle armi dei due fratelli non sia dovuta a rinvio o al ritardo goduto da uno di essi.

SCADENZE: entro il giorno che precede l’avviamento alle armi dei singoli scaglioni mensili;

ISTANZE su foglio uso-bollo da presentare o inviare a mezzo raccomandata a/r al Distretto Militare di appartenenza.


Rinvio servizio militare

Posizione 2

DESTINATARI DEL BENEFICIO: arruolati che sono indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

SCADENZE: entro il trimestre di arruolamento, se arruolati con la classe 1981 e successive; entro la data di cessazione del titolo alla permanenza in congedo illimitato provvisorio, se arruolati con le classi precedenti al 1981; entro il giorno che precede l’avviamento alle armi dei singoli scaglioni mensili, per le condizioni insorte dopo le date sopracitate.

ISTANZE su foglio uso-bollo da presentare o inviare a mezzo raccomandata a/r al Distretto Militare di appartenenza.


Rinvio servizio militare

Posizione 3

DESTINATARI DEL BENEFICIO: arruolati eletti alle cariche di parlamentare, di consigliere regionale, di sindaco, di assessore o consigliere provinciale o comunale, di presidente di delegazione comunale, di presidente di consiglio di comunità montana, di presidente di consiglio circoscrizionale e di frazione e di presidente di consiglio di quartiere della Regione Sicilia.

SCADENZE: entro il giorno che precede l’avviamento alle armi dello scaglione cui sono interessati.

ISTANZE su foglio uso-bollo da presentare o inviare a mezzo raccomandata a/r al Distretto Militare di appartenenza.


Rinvio servizio militare

Posizione 4

DESTINATARI DEL BENEFICIO: gli arruolati che intendono avvalersi del rinvio dal servizio di leva per opera da prestare nei paesi in via di sviluppo ( Legge 26.2.87, n. 49) per un periodo non inferiore al biennio. (Gli stessi, successivamente, ai sensi dell’art.35 della predetta legge, possono ottenere la dispensa).

SCADENZE: entro il trimestre di arruolamento se arruolati con la classe 1981 e successive; entro la data di cessazione del titolo alla permanenza in congedo illimitato provvisorio, se arruolati con le classi precedenti al 1981.

ISTANZE su foglio uso-bollo da presentare o inviare a mezzo raccomandata a/r al Distretto Militare di appartenenza;


Rinvio servizio militare

Documenti da allegare

posizioni “1” – “2” – “3”
tutto ciò atto a dimostrare il possesso del titolo;

posizione “4”
la domanda deve essere corredata da estratto del contratto di cooperazione della durata non inferiore al biennio, registrato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ed attestante la qualifica di volontario in servizio civile ai sensi dell’art.31 della L. 26.2.87, n.49.


Informazioni leva militare

Informazioni generali

Gli Uffici Leva e le Autorità Consolari italiane sono gli unici competenti a rappresentare l’esatta posizione di ciascun cittadino nei confronti degli obblighi di leva.

In particolar modo dovranno rivolgersi a tali Uffici, per conoscere le modalità di richiesta di specifici benefici, coloro che sono:

– profughi;

– già residenti all’estero rimpatriati dopo il compimento del 27° anno di età;

– residenti all’estero per compiere studi preparatori per le missioni o in qualità di missionari;

– stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana in prossimità del 30° anno di età;

– imbarcati su navi mercantili all’estero;

– Allievi o Guardie del corpo Forestale dello Stato che stanno compiendo la ferma triennale volontariamente contratta.

Il presente sito fornisce solo informazioni di carattere generale, così come la Direzione Generale della Leva e del Reclutamento Obbligatorio al numero verde 800 – 010010


Domanda obiezione coscienza

Informazioni generali

Le nuove norme in materia di obiezione di coscienza attribuiscono al cittadino che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accetta l’arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi Armati dello Stato, il diritto soggettivo di adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi Fondamentali” della Costituzione.


Domanda obiezione coscienza

Motivi di esclusione

Non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare coloro che:

risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative a particolari tipi di armi e precisamente alle armi indicate, rispettivamente, negli artt. 28 e 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle indicate al primo comma lettera h, nonchè al terzo comma dell’art.2 della Legge 18.04.1975, nr. 110 e cioè:

repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;

armi da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, strumenti lancia razzi, armi destinate alla pesca ovvero armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’art.6 escluda, in relazione alle specifiche caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona.

(ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza);

abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi;

siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.


Domanda obiezione coscienza

Presentazione domanda

La domanda di ammissione al servizio civile va presentata entro 15 gg. dalla data di arruolamento a seguito della visita di leva.
Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso in cui non abbiano presentato la domanda entro i termini stabiliti dalla nuova legge, potranno produrla entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi (in tale caso la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge), mentre i giovani già arruolati con visita ed ammessi al beneficio del ritardo con scadenza diversa dal 31 dicembre (ad esempio, per compimento dell’età massima) potranno produrre l’istanza entro la data di scadenza del sudetto beneficio.
I rimpatriati che godono del beneficio della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell’art.9, Decreto Lgs. 30.12.1997, nr.504 devono presentarla entro 15 gg. dal rimpatrio.
La domanda presentata nei termini sospende la chiamata alle armi.


Domanda obiezione coscienza

Organo competente

L’Ufficio Leva di appartenenza è l’organo al quale deve essere inoltrata la domanda di ammissione al servizio civile.


Domanda obiezione coscienza

Domanda ammissione al servizio

La domanda di ammissione al servizio civile (mod. SC1) dovrà contenere:

cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;

espressa menzione dei motivi su cui si fonda la domanda;

attestazione, sotto la propria responsabilità, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l’insussistenza dei motivi di esclusione illustrati nel precedente punto 1.;

eventuale indicazione, utilizzando il Modello SC/E, delle proprie scelte in ordine all’area vocazionale e al settore d’impiego, ivi compresa l’eventuale preferenza per il servizio gestito da Enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a 10 Enti nell’ambito della Regione prescelta.

La domanda può essere corredata di tutti i documenti attestanti eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili per l’assegnazione.


Domanda obiezione coscienza

Accettazione domande

L’Ufficio Nazionale per il servizio civile, istitutito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreta l’accoglimento o reiezione (in tal caso, con provvedimento motivato) della domanda di ammissione al servizio civile.

E’ possibile fare ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per impugnare il decreto di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile: il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l’obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.


Domanda obiezione coscienza

Organo gestionale

L’Ufficio Nazionale per il servizio civile, organizzato in una sede centrale, già operativa, e in sedi regionali, non ancora operative, ha il compito, tra gli altri, di gestire la chiamata e l’impiego degli obiettori di coscienza, i cui nominativi, una volta accolta la domanda, vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale.

A decorrere dall’anno 2000 l’accoglimento della domanda di obiezione di coscienza e l’assegnazione degli obiettori ai vari Enti/Organizzazioni dovranno avvenire entro il termine massimo di 9 mesi (ulteriori e più dettagliate informazioni sono contenute nel sito dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile).


Domanda obiezione coscienza

Svolgimento del servizio.

L’assegnazione dell’obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con la possibilità di impiego, entro l’area vocazionale ed il settore d’impiego prescelto, nell’ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli Enti ed Organizzazioni convenzionate.
Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare e comprende:

un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego e destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio (per l’espletamento del servizio in determinati settori, possono essere previsti periodi di addestramento aggiuntivo presso l’Ente o Organizzazione in cui verrà prestata l’attività operativa);
un periodo di attività operativa.

Il servizio, su richiesta dell’obiettore, può essere svolto in un altro Paese o per la partecipazione a missioni umanitarie o per la cooperazione allo sviluppo.
Al termine del servizio l’obiettore è posto in congedo illimitato.
Il cittadino che presta servizio civile gode degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano servizio militare di leva e ha diritto, inoltre, alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
Analogamente a quanto previsto per il servizio militare, il periodo del servizio civile è riconosciuto valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato.
Inoltre sia il periodo di servizio civile che di servizio di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti pubblici.
Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile sono soggetti, sino all’età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che lo hanno prestato e sono stati richiamati, sono assegnati alla protezione civile o alla Croce Rossa.

Doveri degli obiettori di coscienza durante il servizio.


Domanda obiezione coscienza

Doveri degli obiettori

I giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile debbono:
– presentarsi in servizio nel giorno stabilito dal provvedimento di assegnazione;
– comunicare alla sede dell’Ente di assegnazione, che ne darà comunicazione all’Ufficio, entro 5 giorni dalla data prevista per l’assunzione in servizio, eventuali casi di impossibilità a presentarsi fornendo le motivazioni a giustificazione dell’impedimento e, se richiesto, i certificati o atti previsti dalle disposizioni normative regolanti la materia;
– recuperare le ore di servizio non prestate in assenza di giustificazione;
– comunicare tempestivamente, in caso di malattia verificatasi nel corso del servizio, l’assenza, facendo recapitare, entro i due giorni successivi all’inizio della malattia, il certificato medico;
– seguire le istruzioni e le direttive date dal responsabile obiettori e dal responsabile del progetto;
– rispettare scrupolosamente l’orario di servizio;
– non assentarsi durante l’orario di servizio dalla sede di assegnazione senza l’autorizzazione del responsabile;
– riprendere il servizio al termine del periodo di licenza o permesso;
– non esercitare altre attività se non nell’ambito di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
– astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il buon andamento del servizio;
– astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio.


Domanda obiezione coscienza

Sanzioni, decadenze e divieti

L’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Stessa pena viene comminata a chi non avendo chiesto o non avendo ottenuto l’ammissione al servizio civile rifiuta di prestare il servizio militare.
La sentenza penale di condanna per uno dei suddetti reati esonera dagli obblighi di leva.
L’imputato o il condannato per i predetti reati può inoltrare istanza per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile. L’accoglimento della domanda estingue il reato ed il tempo trascorso in detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
L’obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento solo quando sopravvengano o siano accertate le cause ostative.
In caso di decadenza l’obiettore sarà tenuto a prestare il servizio militare:

– per la durata prevista per il servizio militare, se la decadenza interviene prima dell’inizio del servizio civile;
– per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di detto servizio.

A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è fatto divieto di:
– detenere e usare particolari tipi di armi;
– assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.

I trasgressori, oltre ad essere soggetti ai rigori dalla legge penale, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. Inoltre, è fatto divieto alle Autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai cennati soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività predette.

Agli ammessi al servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi.

Durante l’espletamento del servizio civile, secondo quanto disposto dall’art. 16 della legge 230/98, è incompatibile ogni attività che precluda o riduca la disponibilità al servizio stesso. Ogni forma di lavoro dipendente è perciò esclusa, perchè configura una doppia dipendenza. Sono invece compatibili tutte le attività prestate in forma autonoma, o con contratti di collaborazione, nelle quali l’obiettore mantiene il controllo delle date e degli orari delle proprie prestazioni lavorative, sempre in grado di dare la priorità alle esigenze del servizio stesso.

La violazione di questo divieto comporta il trasferimento presso altra sede in altra regione geograficamente non contigua. A chi già espleta tali attività e funzioni si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare (ad es. conservazione dell’impiego pubblico). L’obiettore che si rende responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio soggiace alle seguenti sanzioni, irrogate, a seconda della gravità, dall’Ufficio Nazionale per il servizio civile o dal legale rappresentante dell’Ente/Organizzazione e da questi comunicate al predetto Ufficio Nazionale per il servizio civile che può decidere l’irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate:

– diffida per iscritto;
– multa in detrazione della paga;
– sospensione di permessi e licenze;
– trasferimento ad incarico affine, anche presso altro Ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra regione;
– sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.


Domanda obiezione coscienza

Disposizioni per Enti/Organizzazioni

Gli Enti e le Organizzazioni pubblici e privati che intendano impiegare obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l’Ufficio Nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

– assenza di scopo di lucro;
– avere finalità istituzionali concernenti attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale;
– capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile;
– avere svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

La domanda di convenzionamento va indirizzata all’Ufficio Nazionale per il servizio civile, avendo cura di indicare:

– settori di intervento di propria competenza;
– sedi e centri operativi per l’impiego degli obiettori;
– numero totale degli obiettori impiegabili e loro distribuzione nei vari luoghi di servizio;
– disponibilità a fornire agli obiettori di coscienza vitto e alloggio, dietro rimborso delle relative spese sostenute, nei casi in cui lo ritengano necessario per la qualità del servizio o nel caso in cui intendano utilizzare obiettori non residenti nel Comune della sede di servizio.

L’obiettore non può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme dello statuto dell’Ente.
Per la stipula della convenzione l’Ente dovrà presentare un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell’Ente e nel rispetto delle norme che tutelano l’integrità fisica e morale del cittadino e dovrà dimostrare idoneità organizzativa a provvedere all’addestramento al servizio civile.


Rilascio congedo

Congedo

Il personale militare di leva delle tre FF.AA. è posto in congedo illimitato al termine del periodo di ferma la cui durata è attualmente fissata in 10 mesi. Esso tuttavia non estingue i rapporti con le FF.AA. sino al conseguimento del congedo assoluto; tali rapporti possono costituire: richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato (art. 113 del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237); chiamata di controllo delle forze in congedo (art. 124 del predetto Decreto). E’ bene inoltre ricordare che i Distretti militari e le Capitanerie di porto, mediante i propri archivi e Centri documentali, continueranno a fornire ai cittadini in congedo la documentazione e certificazione necessaria richiesta ai fini della regolarizzazione di posizioni amministrative (es.: foglio matricolare per il riscatto del servizio militare ai fini pensionistici, ecc.). Il congedo assoluto libera totalmente il cittadino dagli obblighi militari. Esso si acquisisce: nell’anno di compimento del 45° anno di età; per imperfezione o infermità che comportino l’inidoneità al servizio militare.

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