Essere Cittadino Straniero in Italia
Denuncia di residenza con provenienza dall’estero
Informazioni generali
Quali documenti occorrono per IMMIGRAZIONE E CAMBIO DI RESIDENZA
Passaporto non scaduto oppure la carta d’identita’ del proprio paese(solo per i cittadini della Comunita’ Europea) o carta d’identita’ rilasciata da un altro Comune italiano. Permesso di soggiorno valido per tutti coloro che si iscrivono (se primo rilascio deve avere validita’ pari o superiore a tre mesi); Documenti originali (matrimonio, divorzio, vedovanza, ecc.) relativi allo stato civile delle persone. Se si e’ titolari di patente di guida italiana e/o di carte di circolazione di veicoli (ad esclusione di autobus, veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva alle 6 tonnellate,taxi,veicoli adibiti a noleggio con conducente) si deve compilare un modulo che viene consegnato al momento della prenotazione.
Tali documenti possono consistere in:
originali rilasciati dalle competenti autorita’ dello Stato in cui si e’ verificato l’evento, accompagnati da una traduzione in italiano conforme al testo straniero; originali legalizzati rilasciati dalle competenti autorita’ dello Stato in cui si e’ verificato l’evento che potranno essere tradotti e giurati presso la Pretura; una dichiarazione contenente tutti i dati anagrafici rilasciata dal proprio consolato o ambasciata, con firma legalizzata presso la competente Prefettura.
ATTENZIONE!!! E’ INDISPENSABILE LA PERFETTA RISPONDENZA FRA I DATI CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ ED I DATI RISULTANTI DAL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON SARA’ POSSIBILE OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DEI DATI INERENTI LO STATO CIVILE SENZA AVER PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE INDICATA AL PUNTO 3.
Quali documenti occorrono per il CAMBIO DI INDIRIZZO
Documento di identita’ valido ( passaporto o carta di identita’) Permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo) Se si e’ titolari di patente di guida italiana e/o di carte di circolazione, compilazione dei moduli come previsto al precedente punto 4.
LA REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE DELLE RICHIESTE DI IMMIGRAZIONE, CAMBIO DI RESIDENZA E CAMBIO DI INDIRIZZO VIENE EFFETTUATA SOLO DOPO L’ESITO POSITIVO DEGLI ACCERTAMENTI CHE VENGONO SVOLTI DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN ORDINE ALLA REALE PRESENZA STABILE DEI RICHIEDENTI NELL’ABITAZIONE INDICATA.
IN CASO DI ESITO POSITIVO DELL’ACCERTAMENTO LA DATA DI DECORRENZA, DELL’ISCRIZIONE O DEL CAMBIAMENTO,SARA’ COMUNQUE QUELLA IN CUI E’ STATA PRESENTATA LA RICHIESTA ALLO SPORTELLO ANAGRAFICO.
Tutti coloro che si iscrivono, cambiano residenza o indirizzo sono tenuti a presentare denuncia alla Direzione Tributi relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire (vedi voce “cambio di indirizzo ” e” cambio di residenza”) verra’ consegnato allo sportello presso l’ufficio Anagrafe.
Rilascio permesso soggiorno per extracomunitari
Informazioni generali
PERMESSO DI SOGGIORNO
(T.U. art. 5 – D.P.R. art. 9, 10, 11, 12 e 13)
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- le proprie generalità complete e quelle degli eventuali figli minori conviventi, per i quali sia prevista l’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore
- il luogo dove dichiara di voler soggiornare
- il motivo del soggiorno
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- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nel quale sia stato apposto, se richiesto, il visto d’ingresso
- la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi economici per il ritorno nel Paese di provenienza
- 4 fotografie formato tessera (allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio)
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- l’esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, commisurati ai motivi ed alla durata del soggiorno, rapportati al numero delle persone a carico
- la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia requisito per il rilascio del permesso di soggiorno.
- per gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni, l’esemplare della scheda rilasciata per ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno per i 30 giorni successivi alla data d’ingresso nel territorio nazionale
- quando si tratta di soggiorno per turismo, di durata non superiore a 30 giorni, di gruppi guidati, la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo
- per il soggiorno da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato.
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- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno per turismo rilasciati dai Paesi Schengen)
- superiore a sei mesi per lavoro stagionale, o a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati. E’ rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali
- superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari
Il permesso di soggiorno contiene l’indicazione del codice fiscale.
All’atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).
d) Rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui si trova lo straniero almeno 30 giorni prima della scadenza ed è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
Ai fini del rinnovo la questura può richiedere documentazione comprovante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico. Tale documentazione può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo.
La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di soggiorno. Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
I permessi di soggiorno per turismo possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
e) Rifiuto
Quando il permesso di soggiorno è rifiutato, la questura avvisa l’interessato che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione.
Allo straniero è concesso un periodo di 15 giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l’Italia, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’emissione del provvedimento di espulsione.
Anche fuori dei casi d’espulsione, quando occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console dello Stato d’appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, o concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare l’Italia.
Come e dove si presenta il ricorso?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al TAR del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emanato il rifiuto, e deve essere presentato da un avvocato.
f) Conversione del permesso di soggiorno
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- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) consente l’esercizio di lavoro autonomo, sempre che sussistano i requisiti o le condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio di attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative
- il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, previa iscrizione alle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
- il permesso di soggiorno per studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative subordinate per un periodo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore
Il permesso di soggiorno per studio o formazione, salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, nei limiti delle quote fissate annualmente attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione riguardante il rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, nonché di ogni altro adempimento amministrativo richiesto e della documentazione comprovante la disponibilità finanziaria occorrente per l’esercizio dell’attività.
Ricongiungimento nucleo familiare
Informazioni generali
1) Richiesta del nulla osta
Soggetti interessati
- lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo politico, motivi religiosi, o titolare di carta di soggiorno, può richiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge, con i figli minori a carico, anche se adottati, affidati o sottoposti a tutela, con i genitori a carico e con i parenti entro il terzo grado a carico ed inabili al lavoro per la legge italiana
- lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
- il visto può essere richiesto anche dal genitore naturale di figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, il quale dovrà dimostrare entro un anno dall’ingresso in Italia il possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare (disponibilità d’alloggio e di reddito).
L’ITER PER IL RILASCIO DEL VISTO HA INIZIO CON LA RICHIESTA DI NULLA OSTA che lo straniero che richiede il ricongiungimento dall’Italia deve presentare alla questura di residenza
Organi di riferimento
- questura
- Azienda Sanitaria Locale oppure Ufficio Tecnico del Comune / Servizio Casa
Documenti richiesti
Lo straniero che intende richiedere il nulla osta per ricongiungimento familiare deve dimostrare di essere in possesso:
- della documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale attestazione la rilascia l’Ufficio Tecnico del Comune/Servizio Casa, allegando alla richiesta, fatta su apposito modulo, la fotocopia del contratto di affitto (solo se nel contratto è indicata la superficie dell’alloggio) e la planimetria catastale relativa all’alloggio. Altrimenti si può presentare il certificato di idoneità igienico – sanitaria rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio
- di reddito annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ricongiungersi con una persona, pari al doppio per ricongiungersi con due persone, ecc. Nella determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari conviventi con il richiedente
Il rilascio del nulla osta deve avvenire entro 90 giorni. Una volta ottenuto, va spedito al familiare che deve entrare in Italia.
Decorso detto termine l’interessato può ottenere il visto d’ingresso direttamente dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine, che chiederanno l’esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Tutela
Avverso il diniego del nulla osta, nonché di ogni atto in materia di diritto all’unità familiare, può essere presentato ricorso dall’interessato al Tribunale del luogo in cui risiede.
2) Visto di ingresso
Organi di riferimento
Rappresentanza diplomatica o consolare Italiana nel Paese di origine.
Documenti richiesti
Nella domanda lo straniero deve indicare:
- le proprie generalità e quelle di eventuali familiari a seguito
- gli estremi del passaporto o di un altro documento di viaggio equivalente
- il luogo dove è diretto
- il motivo e la durata del soggiorno
Deve inoltre allegare:
- il passaporto o altro documento di viaggio equivalente
- la documentazione concernente la finalità del viaggio (per ricongiungimento familiare)
- nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla questura di residenza del cittadino straniero al quale si ricongiunge. Nel caso in cui la questura non abbia emesso il nulla osta entro 90 giorni, lo straniero può presentare copia degli atti e ricevuta della documentazione presentata, contrassegnata con timbro datario e sigla dell’incaricato al ricevimento (documentazione che gli sarà stata spedita dal familiare in Italia)
- la documentazione comprovante i presupposti di parentela, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. I certificati, rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana
Tutela
Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data di richiesta.
Avverso il diniego del visto lo straniero può presentare ricorso al TAR del Lazio, pertanto è necessario rivolgersi ad un avvocato.
3) Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Una volta entrato in Italia, lo straniero dovrà richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, la cui durata corrisponderà a quella del permesso di soggiorno del familiare cui lo straniero si è ricongiunto. Il titolare del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ha accesso al Servizio Sanitario Nazionale, all’iscrizione nelle liste di collocamento, allo studio, al lavoro sia in forma subordinata che autonoma.
Organi di riferimento
Questura
Documenti richiesti
Lo straniero dovrà esibire per il rilascio del primo permesso di soggiorno e per i successivi rinnovi la seguente documentazione:
- 3 fototessere
- fotocopia del passaporto (solo le pagine relative all’identificazione, al visto ed alla validità)
- nulla osta della questura (fotocopia)
- polizza assicurativa italiana o straniera valida sul territorio nazionale o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- dichiarazione di presa a carico del familiare a cui lo straniero si è ricongiunto (modulo da ritirare in questura)
- fotocopia del permesso di soggiorno del familiare a cui lo straniero si è ricongiunto
- marca da bollo da £ 20.000 (al rinnovo ed al primo rilascio)