Avere un figlio

Riconoscimento paternità e maternità

Informazioni generali

Erogazione del servizio :
DICHIARAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN FIGLIO NATURALE SUCCESSIVAMENTE ALLA DENUNCIA DI NASCITA.
La dichiarazione puo’ essere resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove e’ avvenuta la nascita od in un altro Comune della Repubblica. Per informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Stato civile.


Certificato nascita

Informazioni generali

Erogazione del servizio :
Recarsi presso le sedi piu’ avanti riportate


Requisiti:
Certificato anagrafico di nascita:essere residenti nel Comune;

ATTENZIONE VEDI AUTOCERTIFICAZIONE: Questo certificato puo’essere sostituito con una dichiarazione,scritta su un normale foglio di carta e presentata o spedita a qualsiasi Ufficio Pubblico o gestore di pubblico servizio.


Documentazione :
Nessuna


Costo del Servizio:
Certificato anagrafico di nascita: in carta libera, lire italiane 500 (Euro 0,26);


Estratto di nascita

Informazioni generali

Erogazione del servizio :
Dall’ATTO DI NASCITA è possibile ottenere le seguenti certificazioni:

  1. Certificato di nascita;
  2. Estratto di nascita;
  3. Copia integrale dell’atto di nascita.

NATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 127/97 (In vigore dal 18.5.97)

    1. CERTIFICATO DI NASCITA: Certifica il cognome,nome,data e luogo di nascita e numero dell’atto di nascita.

 

    1. Si può ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita.

 

    1. Nel Comune di attuale residenza ,si può ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.

    2. ESTRATTO DI NASCITA: Certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell’ atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio,decesso ecc.)

 

    1. Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato.

L’estratto di nascita,si ottiene solo nel comune di nascita.

    1. Può essere rilasciato anche su modello internazionale ( plurilingue) previa richiesta dell’interessato.

    2. COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA: E’ la copia conforme all’atto originale che riporta integralmente tutti i dati.

 

    1. Comprende tutte le annotazioni apposte sull’atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc.

 

    La copia integrale dell’atto di nascita,si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

NATI TRA L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE 127/97 ( cioè dopo il 18.5.97 ) E PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 396/2000.

    1. CERTIFICATO DI NASCITA: Certifica il cognome,nome,data e luogo di nascita,il comune della registrazione di nascita e numero dell’atto di nascita.Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza.
    2. ESTRATTO DI NASCITA: Certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita,comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio,decesso ecc.)

 

    1. Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato.

 

    1. L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L’estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell’interessato o di un familiare.

    2. COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA: E’ la copia conforme all’atto originale che riporta integralmente tutti i dati.

 

    1. Comprende tutte le annotazioni apposte sull’atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc.

 

    La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

NATI DOPO L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE 127/97 (cioe’ dopo il 18.5.97) ED IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 396/2000 ( cioè dopo il 30.3.2001)
 

    1. CERTIFICATO DI NASCITA: Certifica il cognome,nome,data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell’atto di nascita.

 

    1. Si puoò ottenere:

      1. nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono;
      2. nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre.
    2. ESTRATTO DI NASCITA: Certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita,comune di registrazione della nascita, numero dell’ atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio,decesso ecc.)

 

    1. Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato o di un familiare.

 

    1. L’estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell’interessato o di un familiare. Si puoò ottenere:

      1. nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori i vi risedono;
      2. nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza .
    2. COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA: E’ la copia conforme all’atto originale che riporta integralmente tutti i dati.

 

    1. Comprende tutte le annotazioni apposte sull’atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc.

 

    Si può ottenere:

    1. nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono;
    2. nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza .

Tutte le certificazioni sopra riportate si richiedono presso tutti i punti anagrafici cittadini, sotto riportati nelle SEDI DI SERVIZIO.

Costo del Servizio :

Il certificato è gratuito, esente da qualsiasi tassa governativa e diritto comunale


Denuncia di nascita

Cosa fare

Il 18 maggio 1997 e’ entrata in vigore la legge 15 maggio 1997, n.127 (in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.113), che ha modificato l’ordinamento dello stato civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita.

Prima di questa riforma, soltanto l’ufficiale di stato civile del Comune di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione. D’ora in poi, cio’ potra’ essere fatto anche presso un “centro di nascita”, cioe’ l’ospedale o la casa di cura dove e’ nato il bambino, davanti al direttore sanitario.
Quest’ultimo, che puo’ delegare per la sola ricezione della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria, deve trasmettere la dichiarazione stessa all’ufficiale di stato civile competente. Per il caso di dichiarazione fatta presso un centro di nascita, e’ opportuna la formazione di un processo verbale, i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, che ha diramato una circolare di istruzioni sull’applicazione della legge n.127/1997 nell’esercizio della sua potesta’ di dettare direttive in materia.
Il direttore sanitario nell’esercizio dei nuovi compiti assegnatigli dalla legge:

– riveste la qualita’ di pubblico ufficiale
– e’ messo dalla legge sullo stesso piano dell’ufficiale di stato civile
– ha rapporti funzionali con l’ufficiale di stato civile, con il procuratore della Repubblica presso il tribunale (che esercita la vigilanza sullo stato civile) e con il Ministero della Giustizia (per quanto gia’ detto).

Quando avviene una nascita e’ obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.

CHI FA LA DICHIARAZIONE

Possono fare la dichiarazione di nascita:

– uno qualsiasi dei genitori
– soltanto uno dei genitori, nel caso di dichiarazione presso un Comune diverso da quello di nascita
– una qualsiasi persona con procura speciale di uno dei genitori
– un medico che abbia assistito al parto
– un’ostetrica che abbia assistito al parto
– qualsiasi persona che abbia assistito al parto

Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volonta’ della madre di non essere nominata.

CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione di nascita puo’ essere ricevuta, alternativamente da:
– il direttore sanitario di un centro di nascita, cioe’ l’ospedale o la casa di cura dove e’ avvenuta la nascita
– una persona addetta alla direzione sanitaria delegata dal direttore sanitario
– l’ufficiale di stato civile del Comune nel cui territorio e’ avvenuta la nascita
– l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori diverso da quello di nascita
– l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza della madre diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti
– l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del padre diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e la madre e’ d’accordo


Denuncia di nascita

Dove

La dichiarazione di nascita puo’ essere fatta, alternativamente presso:

– un centro di nascita, cioe’ l’ospedale o la casa di cura dove e’ avvenuta la nascita
– il Comune nel cui territorio e’ avvenuta la nascita
– il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita
– il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti
– il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d’accordo (l’esistenza dell’accordo, che puo’ essere raggiunto anche in modo informale, puo’ essere attestato dal padre sotto la propria personale responsabilita’ nella dichiarazione di nascita che acquista, per questa parte, valore di dichiarazione sostitutiva).

La dichiarazione di nascita puo’ essere ricevuta, alternativamente presso:

– un centro di nascita, cioe’ l’ospedale o la casa di cura dove e’ avvenuta la nascita
– il Comune nel cui territorio e’ avvenuta la nascita
– il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita
– il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti
– il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d’accordo (l’esistenza dell’accordo, che puo’ essere raggiunto anche in modo informale, puo’ essere attestato dal padre sotto la propria personale responsabilita’ nella dichiarazione di nascita che acquista, per questa parte, valore di dichiarazione sostitutiva).


Denuncia di nascita

Come

La dichiarazione deve essere fatta:

– oralmente
– senza bisogno di testimoni
– entro il termine di: tre giorni dalla nascita, se fatta presso un centro di nascita dieci giorni dalla nascita, se fatta presso un Comune

La dichiarazione deve essere ricevuta:

– iscrivendola nei registri dello stato civile, se ricevuta in Comune
– formando un verbale se ricevuta presso un centro di nascita
– senza bisogno di testimoni
– entro il termine di tre giorni dalla nascita se ricevuta presso un centro di nascita
– entro il termine di dieci giorni, se ricevuta presso un Comune

Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un centro di nascita, il direttore sanitario ha l’obbligo di trasmettere la dichiarazione stessa, entro dieci giorni dalla sua ricezione, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.


Atto di nascita

Informazioni generali

Erogazione del servizio :
ATTO DI NASCITA: La dichiarazione di nascita  è  resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove e’ avvenuto la nascita.In quest’ultimo caso, la dichiarazione  puòcontenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale. Ai fini della trascrizione, la dichiarazione è trasmessa all’ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita  o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza.
I genitori  hanno anche la facolta’ di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. 
 
CITTADINI STRANIERI: devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata o consolato da cui risulti che, in relazione all’applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata da cui si rilevi l’esatto cognome che il bambino dovra’ assumere secondo le vigenti leggi di quello stato.

Costo del Servizio:
Il servizio e’ gratuito.


Domanda per assegno di maternità

Assegno maternità

La legge finanziaria 2000 ha previsto un’indennità di maternità di sostegno per le lavoratrici meno tutelate dalle norme vigenti.
E’ una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per i figli nati o adottati, o in affidamento preadottivo dopo il 1° luglio 2000. Per le nascite o per gli ingressi in famiglia intervenuti dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 l’importo intero è pari a € 1.632,58. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza nei confronti di chi fruisce già di tutela, ma in misura inferiore.

Le condizioni
La corresponsione dell’assegno scatta quando si verifica uno dei seguenti casi:

– La lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del bambino
– Ex lavoratrice (disoccupata) purchè tra la data della perdita del diritto a prestazione previdenziali e la data di nascita o d’ingresso del minore non siano trascorsi più di nove mesi
– La lavoratrice che ha interrotto il rapporto di lavoro (sia per licenziamento che per dimissioni) durante il periodo di gravidanza, purchè abbia tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino

La domanda
Per ottenere l’indennità l’interessata deve presentare domanda all’INPS entro sei mesi dalla nascita, o dell’adozione o dell’affidamento preadottivo altrimenti perde il diritto.

ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI

E’ una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, residenti in Italia, per i figli nati dal 2 luglio 1999 in poi. L’importo dal 1° gennaio 2002 è pari a € 265,20 mensili per cinque mesi.

L’assegno spetta alla donna che:
– non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un’indennità di maternità di importo inferiore a € 265,20 mensili può esserle riconosciuto per la differenza)
– vive in una famiglia il cui nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal “redditometro”.

L’assegno va chiesto al Comune di residenza e viene pagato dall’INPS.

La legge finanziaria 2000 ha esteso la prestazione alle residenti cittadine comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. Dal 2 luglio 2000 spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni) o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.


Scelta del pediatra

Pediatra

Il Pediatra di Libera Scelta assiste dal punto di vista sanitario bambini fino ai 14 anni, svolgendo non solo funzioni di diagnosi e cura ma anche di prevenzione e di educazione alla salute.
Viene scelto presso l’Ufficio scelta e revoca del Distretto di appartenenza fra i Pediatri convenzionati con il S.S.N. ed iscritti negli elenchi dell’Azienda Sanitaria Locale.


Scelta del pediatra

Prestazioni gratuite

Il Pediatra eroga gratuitamente le seguenti prestazioni:

– Visite ambulatoriali negli orari esposti all’ingresso degli ambulatori;
– Visite domiciliari in relazione alla non trasportabilità dell’assistito;
– Prestazioni aggiuntive che il pediatra ha facoltà di praticare nello Studio o al domicilio del paziente, quali ad esempio: suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazione, iniezione di gamma globuline, fleboclisi e/o endovenose, terapia iniettoria desensibilizzante;
– Visite programmate al bambino da effettuarsi in fasce di età prestabilite, denominate “bilanci di salute”, mirate al controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale;
– L’assistenza programmata al domicilio dell’assistito, anche in forma integrata con l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario, con l’assistenza sociale;
– Visite occasionali a favore di assistiti in età pediatrica temporaneamente in Italia che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali;
– Certificazioni obbligatorie di riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie;
– Certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche, di validità annuale, rilasciate a seguito di specifica richiesta dell’autorità scolastica competente e solo per le attività parascolastiche al di fuori degli orari scolastici e per i giochi della gioventù escluse le fasi nazionali;
– Proposte per indagini diagnostiche e/o visite specialistiche e cure termali;
– Certificazioni di malattia del bambino (ai fini dell’astensione dal lavoro del genitore prevista per legge);
– Rapporti di collaborazione con i medici ospedalieri in caso di ricovero;
– Compilazione della scheda sanitaria individuale e del libretto sanitario pediatrico finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza;
– Educazione alla salute rivolta ai genitori ed ai bambini;
– Prescrizioni farmaceutiche nel rispetto delle leggi, dei decreti vigenti e del Prontuario Terapeutico Nazionale. Le richieste di prescrizioni farmaceutiche a carico del S.S.N. hanno, salvo casi particolari, validità 30 giorni.


Scelta del pediatra

Prestazioni a pagamento

Possono essere erogate a pagamento:

– Visite ambulatoriali e domiciliari nei giorni e negli orari coperti dal servizio di guardia medica;
– Visite ambulatoriali e domiciliari non urgenti richieste dai genitori dell’assistito, su appuntamento e/o in orario concordato, comunque al di fuori degli orari di apertura dell’ambulatorio dichiarati dal medico;
– Visite occasionali (cioè di coloro che si trovano occasionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza) alle tariffe stabilite dalla legge;
– Certificati sportivi (esclusi quelli elencati tra le prestazioni gratuite);
– Certificati richiesti per colonie, soggiorni estivi, campi scout;
– Certificati che accompagnano la domanda di riconoscimento della invalidità civile.


Richiesta assegno nucleo familiare

Aventi diritto

– Lavoratori dipendenti in attività
– Disoccupati indennizzati
– Lavoratori cassintegrati
– Lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
– Lavoratori assenti per malattia o maternità
– Lavoratori richiamati alle armi
– Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
– Lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale
– Assistiti per tubercolosi
– Pensionati ex lavoratori dipendenti
– Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori
– Soci di cooperative

L’assegno per il nucleo familiare, dal 1.1.1998, spetta anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti) vedi scheda “L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER GLI ISCRITTI NELLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI”.

Part-time L’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time (vedi scheda PART-TIME pag. 7.51 del capitolo “I CONTRIBUTI INDIVIDUALI”)


Richiesta assegno nucleo familiare

Quando spetta

Quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.


Richiesta assegno nucleo familiare

A chi spetta

Per i componenti del nucleo familiare, cioè

– il richiedente l’assegno
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
– figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni
– i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:

– siano orfani di entrambi i genitori
– non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se:

– non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta, per i quali è richiesta la convivenza)
– non sono a carico del richiedente
– non sono residenti in Italia (a determinate condizioni).

Il familiare di cittadino straniero ha diritto all’assegno se è cittadino della Comunità Europea. Se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all’assegno solo se risiede in Italia.

ATTENZIONE

L’assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge) semprechè lo stesso sia minorenne o maggiorenne inabile.


Richiesta assegno nucleo familiare

Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi – se superiori a € 1032,92 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.


Richiesta assegno nucleo familiare

Quali redditi non si calcolano

Non sono considerati redditi, ai fini del diritto all’assegno:

– le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
– le pensioni di guerra
– le rendite INAIL
– le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti
– l’indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali
– l’indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili
– gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
– le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS
– le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF
– i trattamenti di famiglia
– i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni
– gli arretrati delle integrazioni salariali.

ALMENO IL 70%

L’assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell’intero reddito familiare.


Richiesta assegno nucleo familiare

La domanda

Per ottenere il pagamento dell’assegno, l’interessato deve presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’INPS.
Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

La domanda va presentata:

– al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolge attività lavorativa dipendente non agricola
– alla Sede dell’INPS, nel caso in cui il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc. Cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.


Richiesta assegno nucleo familiare

Chi paga l’assegno

– Ai lavoratori
Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’INPS il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, ecc., l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS.

– Ai pensionati
Ai pensionati l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS insieme alla rata di pensione.


Richiesta assegno nucleo familiare

Autorizzazione

necessaria la preventiva autorizzazione dell’INPS per corrispondere l’assegno per il nucleo familiare per i figli di separati, di divorziati, per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, per fratelli, sorelle, nipoti, inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, per familiari residenti all’estero.


Richiesta assegno nucleo familiare

Ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

– presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda
– inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
– presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’accoglimento del ricorso stesso.


Richiesta assegno nucleo familiare

Assegno di sostegno

Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza che dal 1° gennaio 2002 è pari a € 110,58 al mese per tredici mesi l’anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L’assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal “redditometro”.
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all’INPS il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.


Disconoscimento paternità

Informazioni generali

L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

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